Art. 9.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile).

      1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compreso il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite, che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia in relazione alle agevolazioni sia in relazione agli oneri.
      2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della richiesta di scioglimento e lo scioglimento dell'unione civile, di cui all'articolo 455-octies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità fino allo scioglimento stesso.

 

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